FAQ

Un committente mi ha chiesto di produrre per un lavoro svolto la fatturazione elettronica. E’ obbligatoria? Come posso fare?
La fatturazione elettronica è obbligatoria a far data dal 31 marzo 2015 se emessa nei confronti di un ente pubblico o appartenente alla pubblica amministrazione (esclusi quelli per i quali è prevista una autonomia patrimoniale) o, come nel caso degli Ordini professionali, enti di diritto pubblico non economici.
La fatturazione elettronica implica che l’emissione, trasmissione, conservazione ed archiviazione avvenga esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, intermediario tra la pubblica amministrazione ed il fornitore di beni e servizi. L’Ente pubblico soggetto a tali disposizioni deve comunicare ai propri fornitori il proprio Codice Univoco assegnato dall’Ipa necessario per indirizzare correttamente le fatture elettroniche.
La gestione delle varie fasi della fatturazione elettronica può essere affidata ad intermediari abilitati che provvederanno per conto del soggetto emittente alla emissione, trasmissione, conservazione ed archiviazione delle fatture.

Sto aprendo uno Studio professionale ed intendo dargli un nome: è possibile chiamarlo indifferentemente Centro XY o Studio XY ? Inoltre devo darne comunicazione? E se si a chi?
Non esistono norme vincolanti rispetto al modo in cui nominare lo studio. La norma deontologica a cui siamo soggetti è tuttavia quella di fornire informazioni non fuorvianti, veritiere e che non ledano il decoro della professione.
Nel caso in cui si desideri esporre una targa esterna, si ritiene che restino in vigore le norme della legge 175/92 ed in particolare quindi la necessità di farne richiesta presso il Comune e pagare la relativa tassa di affissione.
Lo psicologo che inizia la sua attività libero professionale ed inaugura uno Studio è sempre tenuto all’invio di una comunicazione all’Ordine con tutti i dati relativi alla pubblicizzazione della sua attività (denominazione dello Studio, indirizzo, numero di telefono ed eventuale sito web, numero di partita IVA).

I dipendenti pubblici sono obbligati ad avere una propria copertura assicurativa? E i liberi professionisti?
Il Decreto Legge 1/2012 convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 stabilisce che tutti gli psicologi debbano, al momento del primo incontro col paziente, concordare il compenso e comunicare contestualmente gli estremi della propria RC professionale. Recita infatti l’art 9, comma 4: “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”.
Tutti gli psicologi che esercitano attività libero professionale dunque sono obbligati, a partire dal 15 agosto 2014, a stipulare una polizza assicurativa.
Per quel che riguarda i dipendenti pubblici, generalmente qualunque ASL o AO è dotata di propria copertura RC per il proprio personale dipendente. Tuttavia, in caso di dolo o colpa riconosciuta da parte del professionista, l’azienda ha l’obbligo formale di rivalersi sul professionista: l’RC, in ogni caso, copre soltanto le attività istituzionali (svolte per conto dell’Azienda) e non l’attività privata intramoenia ed extramoenia. Per questa ragione si consiglia in ogni caso agli psicologi dipendenti Pubblici di dotarsi di una propria copertura assicurativa RC.

Come faccio a stabilire un compenso per le mie prestazioni professionali? Esiste un tariffario?
Le tariffe sono state liberalizzate dalla legge Bersani (L. 248/2006) quindi non esistono prescrizioni da parte dell’Ordine, se non il rispetto del Codice deontologico.
La tariffa per le prestazioni professionali dello psicologo è concordata tra il professionista e il committente. Non esiste un’indicazione univoca sulla tariffa da applicare, si tratta di una libera contrattazione tra le parti.
A titolo puramente indicativo e non vincolante, si può fare riferimento al recente Decreto parametri, che regola la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per la professione di psicologo e psicoterapeuta.

Quando posso definirmi psicologo? Quando psicoterapeuta? Quando specialista in XX?
La professione di psicologo è regolamentata dalla Legge 56/89 (Ordinamento della professione di psicologo), che recita: “La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”.
Il Titolo di “psicologo” è pertanto assegnato al professionista che svolge le suddette attività, laureato in Psicologia (vecchio o nuovo Ordinamento), che ha superato l’Esame di Stato per l’abilitazione alla Professione di Psicologo ed è iscritto al relativo Ordine professionale.
La laurea triennale conferisce il Titolo di “Dottore in scienze e tecniche psicologiche”, mentre la laurea specialistica o magistrale o quinquennale quello di “Dottore magistrale in psicologia”, con l’eventuale menzione dell’indirizzo specifico.
I titoli di Specializzazione o di Dottorato di Ricerca possono essere pubblicizzati senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco e consentono l’utilizzo della qualifica di “Specialista in… (titolo della Scuola di Specializzazione universitaria)”, “Specialista in Psicoterapia” nel caso di diploma ottenuto presso un Corso di Specializzazione in Psicoterapia attivato presso un Istituto privato riconosciuto dal MIUR, “Dottore di ricerca in … (titolo del Corso di Dottorato di Ricerca)”.
Il titolo di “Psicoterapeuta” è consentito soltanto allo psicologo o al medico, laureato ed iscritto al relativo Ordine professionale, che ha frequentato e superato l’esame finale di abilitazione presso una Scuola di Psicoterapia riconosciuta dal M.I.U.R.

1. Cosa si intende per equo compenso dello Psicologo?

L’equo compenso è definito dall’articolo 1 della L. 49/2023, come la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti dal Decreto ministeriale n. 140/2012 e dalle tabelle ad esso allegate che dovranno essere oggetto di aggiornamento in prima applicazione e poi a cadenza almeno biennale.

2. La nuova disciplina trova applicazione in tutti i rapporti professionali?

No. Al momento la disciplina dell’equo compenso trova applicazione ai soli rapporti professionali che hanno ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.), regolati da convenzioni e relativi allo svolgimento anche in forma associata o societaria delle attività professionali rese in favore di:

a) imprese bancarie assicurative e loro controllate, mandatarie;
b) imprese con più di 50 lavoratori;
c) imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di Euro;
d) pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica.

(Sono comunque escluse dall’ambito di applicazione della nuova disciplina le prestazioni rese dai professionisti a società veicolo di cartolarizzazione e quelle rese in favore di agenti della riscossione).

3. Come mai l’equo compenso non trova applicazione nei rapporti tra psicologo e singolo assistito?

La risposta più corretta a questa domanda è “Perché la legge limita espressamente l’applicazione delle sue disposizioni alle sole categorie di rapporti in essa indicate”. In altre parole, nel contesto attuale il legislatore (dunque il Parlamento) è riuscito ad approvare con le maggioranze previste solo questo testo di legge con le espresse limitazioni in esso contenute. Le richieste provenienti dalle varie categorie professionali erano dirette alla creazione di un principio universale, ma nel contesto politico-legislativo degli ultimi anni la proposta non ha trovato l’adesione necessaria in Parlamento per essere portata avanti. Ciò non significa che nel prossimo futuro non si possa estendere legislativamente la disciplina ad altri rapporti.

4. E’ possibile fornire una interpretazione giuridica che consenta di estendere l’applicazione del principio a fattispecie non contemplate dalla legge?

No, non è possibile, perché si tratterebbe di una interpretazione contro il dettato espresso della legge. Ad ogni modo, l’introduzione dell’istituto dell’equo compenso facilita la difesa processuale dei professionisti in ipotesi di contenziosi aventi ad oggetto la misura del compenso riconosciuta dal cliente, aiutando il Giudice nell’individuazione di un parametro equo nella quantificazione delle spettanze del singolo professionista.

5. Al di là dei rapporti indicati, quali altri presupposti devono verificarsi per poter invocare l’applicazione della disciplina dell’equo compenso?

Le condizioni per l’applicazione della disciplina sono due: a) che si tratti di rapporto con uno dei soggetti indicati in precedenza; b) che si tratti di una convenzione (accordo, contratto, incarico, ecc.) sottoscritta dopo il 20 maggio 2023, ossia la data di entrata in vigore della disciplina in questione.

6. E’ possibile invocare l’equo compenso per rapporti precedenti al 20 maggio 2023?

No. Non è possibile; è tuttavia possibile richiedere l’adeguamento del compenso in sede di rinnovo o estensione di un contratto sottoscritto precedentemente; allo stesso modo, se vi è rinnovo o formale estensione, è possibile chiedere al Giudice di adeguare il compenso, ove la controparte si sia rifiutata.

7. Come è possibile chiedere l’applicazione della nuova disciplina dopo aver sottoscritto un contratto che indica un compenso diverso ed inferiore a quello fissato dal decreto ministeriale?

La legge 49/2023 è imperniata su due concetti: a) la nullità delle clausole che compromettono l’equità del compenso; b) la salvezza del contratto che contenga pattuizioni nulle in relazione alla disciplina dell’equo compenso.

Dunque il professionista può rivolgersi al Giudice solo per ottenere la revisione del parametro contrattuale in contrasto con la legge senza vedere dichiarato nullo o annullato l’intero contratto.

8. La nullità della singola clausola può essere rilevata solo quando i compensi previsti sono testualmente inferiori a quelli stabiliti dai parametri previsti con decreto ministeriale?

No. Oltre a tale ipotesi, ai sensi della legge 49/2023 esistono altri motivi di nullità delle clausole per violazione della disciplina sull’equo compenso, come ad esempio le pattuizioni (anche se contenute in documenti separati dal contratto principale):

a) che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione;
b) che impongano anticipazione di spese o rinuncia al rimborso di spese anticipate;
c) che attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto o del servizio reso;
d) che riservino al cliente la facoltà di modifica unilaterale del contratto,
e) che riservino al cliente la facoltà di richiedere prestazioni aggiuntive gratuite;
f) che impongano previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla fattura;
g) che condizionino il compenso pattuito ad un risultato concreto.

9. Se percepisco il compenso in misura minore a quella prevista dall’equo compenso, perdo il diritto di rivolgermi al Giudice?

No. La legge trova applicazione anche in caso di richiesta di rideterminazione delle spettanze e condanna al pagamento della differenza tra quanto versato e l’equo compenso.

10. Se mi rivolgo al Giudice posso ottenere anche il risarcimento del danno?

La legge dispone che oltre a rideterminare il compenso e condannare il cliente al pagamento, il giudice possa condannare il cliente anche al pagamento di un indennizzo a favore del professionista fino al doppio della differenza tra quanto previsto dal contratto e l’equo compenso, salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno se provato.

11. Il professionista che accetta un compenso non in linea con i parametri fissati con il Decreto Ministeriale è soggetto a sanzione disciplinare?

L’art. 5 della legge, sanziona due ipotesi: a) la violazione dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali; b) la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui l’accordo con il cliente sia predisposto esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni sull’equo compenso.

Ebbene la prima ipotesi sanziona, esclusivamente, il caso in cui sia il professionista a convenire o preventivare volontariamente un compenso inferiore ai parametri. La precisazione è importante, poiché la disciplina in questione nasce per difendere e tutelare i professionisti ed il loro minor potere contrattuale rispetto alle imprese e alle PP.AA. La norma, dunque ha lo scopo di sanzionare le sole ipotesi nelle quali sia il professionista a pattuire un compenso inferiore alle soglie e dunque che decida di fissare un corrispettivo inferiore all’equo compenso in violazione delle disposizioni di legge e dei propri Colleghi.

La seconda ipotesi, invece sanziona il caso in cui il professionista rediga di proprio pugno la convenzione da sottoporre al cliente omettendo di dare gli avvisi inerenti alla disciplina dell’equo compenso.

12. Se sottoscrivo una convenzione proposta da una P.A. o da un’impresa che rientra nel campo di applicazione della legge ove è previsto un compenso inferiore all’equo compenso, come posso non essere soggetto alla sanzione disciplinare?

E’ chiaro che in questi casi, a livello deontologico, sarà importante valutare il comportamento del singolo professionista; ovviamente l’aver contestato il compenso previsto dalla convenzione, chiedendone l’adeguamento e, meglio ancora, l’aver agito formalmente per ottenerne la riparametrazione costituiscono elementi sufficienti per comprendere che non ci sia intenzione o dolo nel comportamento del professionista. Ciò a maggior ragione quando si tratti di bandi pubblici o di contratti imposti al professionista dal committente.

Per massima prudenza, all’atto della sottoscrizione di contratti, convenzioni e formulari imposti dal committente al professionista, che non siano in linea con i parametri ministeriali e dunque con l’equo compenso, si consiglia di esprimere tale riserva con comunicazione PEC al committente, evidenziando espressamente:

- che il compenso imposto non rispetta la normativa sull’equo compenso;
- che dunque la quantificazione del compenso secondo legge sarà rideterminata dal Giudice con diritto alla differenza anche per le prestazioni intanto rese;
- che di tale violazione saranno informate tutte le autorità competenti anche al fine di una rideterminazione del compenso dovuto in linea con la legge 49/2023.

13. Quali strumenti posso attivare in alternativa al giudizio per far valere il diritto all’equo compenso?

Per evitare il giudizio, la legge dispone che si possa richiedere il parere di congruità all’ordine territoriale di appartenenza sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista e che esso costituisca titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista. Quindi, rispetto al passato, il solo parere di congruità emesso dall’Ordine territoriale di competenza può essere notificato direttamente alla controparte e valere come titolo esecutivo, salvo il diritto della controparte di proporre un giudizio per opporsi dinanzi al Tribunale competente.

14. Per iniziare un’azione giudiziale posso avvalermi della difesa del Consiglio Nazionale degli Psicologi? E’ vero che sarà il CNOP d’ora in avanti a tutelare direttamente i professionisti?

La legge (all’art. 9) riconosce in capo al CNOP la sola legittimazione (aggiuntiva rispetto all’azione individuale del singolo) a proporre un’azione di classe, ossia un’azione a tutela di una classe specifica di persone cui sia riferibile la medesima violazione in materia di equo compenso da parte di una impresa o gestore di pubblico servizio. Dunque il CNOP non ha legittimazione specifica per la difesa processuale di singole questioni.

15. Ci sono altri modi per ottenere un intervento del CNOP in materia di equo compenso?

Il CNOP è l’unico Ente legittimato ad intervenire a livello di contrattazione per la categoria e di interlocuzione a livello generale in materia di equo compenso. Quanto al primo profilo, è previsto che gli Enti possano convenire modelli standard di convenzione con il CNOP che prevedano compensi che si considereranno equi sino a prova contraria (nei quali dunque sarà possibile anche, in ipotesi, attestarsi su importi inferiori all’equo compenso, salvo l’obbligo di motivare lo scostamento). Sotto diverso profilo, inoltre spetta al CNOP interloquire con tutte le imprese o le PP.AA. che non rispettino la normativa per richiamarle all’adeguamento delle proprie convenzioni;