La cancellazione dall’Albo viene deliberata dal Consiglio Regionale dell’Ordine, d’ufficio, su richiesta dell’iscritto o su richiesta del Pubblico Ministero.
La cancellazione dall’Albo viene deliberata dal Consiglio Regionale dell’Ordine, d’ufficio, su richiesta dell’iscritto o su richiesta del Pubblico Ministero.